Province, Zoggia: “Riforma deve essere complessiva, se no inutile”
“Non è cancellando una parola che si risolve il problema dei costi della politica. Esiste una nostra proposta per quanto riguarda il riordino complessivo del sistema delle autonomie locali e delle regioni e in questa si colloca anche quella specifica relativa alle province”
LA PROPOSTA DEL PD
Ecco perché non è sufficiente dire che si aboliscono le province. E’ facile demagogia tracciare un segno sulla parola province, sarebbe una operazione identica a quella fatta da Berlusconi con le grandi opere, con i famosi cartelloni pieni di segni che, da inchiostro, non si sono mai trasformati in infrastrutture. La nostra proposta è concreta e riorganizza il settore con veri tagli e grandi possibilità di risparmio, essa è già
depositata in parlamento ed è visibile sul nostro sito internet
all’indirizzo partitodemocratico.it/leggeprovince Se si vuole fare serio bisogna quindi dire a chi, una volta abolite , vanno le funzioni delle province, almeno quelle essenziali, come verrà dislocato il personale che oggi vi lavora. Altrimenti, parlare di costi della politica solo per le province diventa un modo per eludere il problema, per non affrontarlo mai sul serio. E i tempi di questa nostra riforma saranno brevissimi. Il paese va riformato e riavvicinato alle esigenze dei cittadini e in questo ci stiamo impegnando”.
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Leggi anche il commento del segretario Pier Luigi Bersani e guarda il video dell’intervento di Dario Franceschini alla Camera
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Di seguito riportiamo il progetto di Legge costituzionale presentato dal gruppo Pd alla Camera dei Deputati il 21 giugno 2011.
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
Proposta di Legge Costituzionale
N. 4439 presentata 21 giugno 2011
N. 4439 presentata 21 giugno 2011
d’iniziativa dei deputati
BERSANI,
FRANCESCHINI, BRESSA, VENTURA, MARAN, VILLECCO CALIPARI, LENZI, BOCCIA,
AMICI, GIACHETTI, QUARTIANI, ROSATO, GIOVANELLI, FONTANELLI, ZACCARIA,
BORDO, D’ANTONA, FERRARI, LO MORO, MINNITI, NACCARATO, POLLASTRINI
FRANCESCHINI, BRESSA, VENTURA, MARAN, VILLECCO CALIPARI, LENZI, BOCCIA,
AMICI, GIACHETTI, QUARTIANI, ROSATO, GIOVANELLI, FONTANELLI, ZACCARIA,
BORDO, D’ANTONA, FERRARI, LO MORO, MINNITI, NACCARATO, POLLASTRINI
Modifica all’articolo 133 della Costituzione, in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di soppressione delle province, nonché norme per la costituzione delle città metropolitane e il riassetto delle province.
Onorevoli
Colleghi! – La presente proposta di legge costituzionale recante
modifica dell’articolo 133 della Costituzione in materia di mutamento
delle circoscrizioni provinciali e di soppressione delle province,
nonché norme per la costituzione delle città metropolitane e il
riassetto delle province, deve essere inserita coerentemente nel
dibattito in corso sull’attuazione del titolo V della parte seconda
della Costituzione. Nella XVI legislatura sono stati approvati la legge
delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) e diversi decreti
legislativi attuativi per riconoscere per legge l’autonomia di entrata e
di spesa che è prevista dall’articolo 119 della Costituzione per i
comuni, le province, le città metropolitane e le regioni.
Colleghi! – La presente proposta di legge costituzionale recante
modifica dell’articolo 133 della Costituzione in materia di mutamento
delle circoscrizioni provinciali e di soppressione delle province,
nonché norme per la costituzione delle città metropolitane e il
riassetto delle province, deve essere inserita coerentemente nel
dibattito in corso sull’attuazione del titolo V della parte seconda
della Costituzione. Nella XVI legislatura sono stati approvati la legge
delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009) e diversi decreti
legislativi attuativi per riconoscere per legge l’autonomia di entrata e
di spesa che è prevista dall’articolo 119 della Costituzione per i
comuni, le province, le città metropolitane e le regioni.
Il Partito democratico (PD),
attraverso il lavoro svolto dai gruppi parlamentari di entrambe le
Camere, in particolare all’interno della Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale, ha dato il suo contributo per
l’approvazione di questi provvedimenti in un’ottica coerente con il
quadro di una Costituzione che punta al federalismo e non alla
secessione.
attraverso il lavoro svolto dai gruppi parlamentari di entrambe le
Camere, in particolare all’interno della Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale, ha dato il suo contributo per
l’approvazione di questi provvedimenti in un’ottica coerente con il
quadro di una Costituzione che punta al federalismo e non alla
secessione.
Per questo ha sempre
ribadito che il federalismo fiscale dovesse essere preceduto o, per lo
meno, accompagnato, dal federalismo istituzionale, ovvero da una
profonda ridefinizione dei compiti di ogni livello di governo. La
discussione sulla cosiddetta «Carta delle autonomie» (atto Senato n.
2259), invece, è andata a rilento: è stata approvata dalla Camera dei
deputati ma è restata ferma presso la competente Commissione del Senato
della Repubblica per molto tempo ed è ancora in fase istruttoria in
Commissione. È invece evidente che occorre procedere rapidamente
all’approvazione di questo importante provvedimento in modo da chiarire
«chi fa che cosa» attraverso la puntuale individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e attraverso la riapertura di un complessivo processo di riordino dell’amministrazione statale e regionale.
ribadito che il federalismo fiscale dovesse essere preceduto o, per lo
meno, accompagnato, dal federalismo istituzionale, ovvero da una
profonda ridefinizione dei compiti di ogni livello di governo. La
discussione sulla cosiddetta «Carta delle autonomie» (atto Senato n.
2259), invece, è andata a rilento: è stata approvata dalla Camera dei
deputati ma è restata ferma presso la competente Commissione del Senato
della Repubblica per molto tempo ed è ancora in fase istruttoria in
Commissione. È invece evidente che occorre procedere rapidamente
all’approvazione di questo importante provvedimento in modo da chiarire
«chi fa che cosa» attraverso la puntuale individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e attraverso la riapertura di un complessivo processo di riordino dell’amministrazione statale e regionale.
Nella
cosiddetta «Carta delle autonomie» era stata inserita anche una norma
sulla razionalizzazione delle province, che però è stata valutata
criticamente dalla Camera dei deputati in quanto non coerente con
l’articolo 133 della Costituzione. La presente proposta di legge
costituzionale cerca di dare una risposta positiva all’esigenza di un
intervento coerente di revisione degli enti di area vasta nell’ambito di
una modifica complessiva dell’articolo 133 della Costituzione che
tocchi il tema della razionalizzazione delle province, dell’istituzione
delle città metropolitane e del più complessivo riordino di tutta
l’amministrazione pubblica, non solo nelle regioni a statuto ordinario,
ma anche nelle regioni a statuto speciale. Tale proposta
è coerente con il programma politico del PD, che ha da sempre ribadito
la necessità del superamento delle province con l’istituzione delle
città metropolitane, la contrarietà all’istituzione di nuove province e
la riduzione delle province esistenti.
cosiddetta «Carta delle autonomie» era stata inserita anche una norma
sulla razionalizzazione delle province, che però è stata valutata
criticamente dalla Camera dei deputati in quanto non coerente con
l’articolo 133 della Costituzione. La presente proposta di legge
costituzionale cerca di dare una risposta positiva all’esigenza di un
intervento coerente di revisione degli enti di area vasta nell’ambito di
una modifica complessiva dell’articolo 133 della Costituzione che
tocchi il tema della razionalizzazione delle province, dell’istituzione
delle città metropolitane e del più complessivo riordino di tutta
l’amministrazione pubblica, non solo nelle regioni a statuto ordinario,
ma anche nelle regioni a statuto speciale. Tale proposta
è coerente con il programma politico del PD, che ha da sempre ribadito
la necessità del superamento delle province con l’istituzione delle
città metropolitane, la contrarietà all’istituzione di nuove province e
la riduzione delle province esistenti.
Il PD, infatti, non
è stato mai per l’abolizione dell’istituzione provincia, poiché, ad
esempio, le questioni relative ai trasporti, all’assetto idrogeologico,
agli aspetti ambientali e alle strade costituiscono una dimensione non
più gestibile dal singolo comune e che non dovrebbe essere gestita dalle
regioni: in quest’ottica, cancellare con un colpo di bacchetta magica le province ci consegnerebbe una dimensione di confusione totale
che sarebbe esattamente l’opposto di quello che i cittadini chiedono,
ossia responsabilità, correttezza e trasparenza nell’amministrazione dei
propri interessi. Il PD è, quindi, per la ridefinizione delle province anche all’interno della Costituzione.
è stato mai per l’abolizione dell’istituzione provincia, poiché, ad
esempio, le questioni relative ai trasporti, all’assetto idrogeologico,
agli aspetti ambientali e alle strade costituiscono una dimensione non
più gestibile dal singolo comune e che non dovrebbe essere gestita dalle
regioni: in quest’ottica, cancellare con un colpo di bacchetta magica le province ci consegnerebbe una dimensione di confusione totale
che sarebbe esattamente l’opposto di quello che i cittadini chiedono,
ossia responsabilità, correttezza e trasparenza nell’amministrazione dei
propri interessi. Il PD è, quindi, per la ridefinizione delle province anche all’interno della Costituzione.
La
presente proposta di legge costituzionale dispone prima di tutto
(articolo 1) che il mutamento delle circoscrizioni provinciali o la soppressione delle province siano stabiliti con legge regionale sentiti i comuni interessati,
in modo da valorizzare appieno il principio di adeguatezza e di
prossimità contenuto nell’articolo 118 della Costituzione stessa e al
fine di garantire una maggiore distribuzione di potere politico
all’interno del territorio. Con lo stesso articolo, quindi, si
stabilisce che non sarà più possibile istituire nuove province.
presente proposta di legge costituzionale dispone prima di tutto
(articolo 1) che il mutamento delle circoscrizioni provinciali o la soppressione delle province siano stabiliti con legge regionale sentiti i comuni interessati,
in modo da valorizzare appieno il principio di adeguatezza e di
prossimità contenuto nell’articolo 118 della Costituzione stessa e al
fine di garantire una maggiore distribuzione di potere politico
all’interno del territorio. Con lo stesso articolo, quindi, si
stabilisce che non sarà più possibile istituire nuove province.
L’articolo
2 prescrive che le città metropolitane, individuate con legge dello
Stato, siano costituite, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge costituzionale, tramite legge regionale, sentiti i
comuni interessati. Di conseguenza, all’istituzione
delle città metropolitane devono corrispondere la soppressione delle
province nel medesimo territorio su cui insistono e il trasferimento
delle rispettive funzioni e del personale, per evitare sprechi,
sovrapposizioni e inefficienze. È questa la chiave di volta del sistema: razionalizzare ed evitare sprechi di denaro pubblico piuttosto che effettuare tagli indiscriminati che potrebbero comportare anche maggiori inefficienze.
Il medesimo articolo prevede, quindi, un intervento sostitutivo dello
Stato, per evitare che l’inerzia regionale possa rendere impossibile il
riassetto necessario entro i tempi richiesti. Qualora, dunque, la
regione interessata non provveda in tempo, il Governo, dopo aver
concordato un eventuale ulteriore lasso di tempo per ottemperare,
provvede esso stesso con decreto-legge, da convertire in legge dalle
Camere entro novanta giorni.
2 prescrive che le città metropolitane, individuate con legge dello
Stato, siano costituite, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge costituzionale, tramite legge regionale, sentiti i
comuni interessati. Di conseguenza, all’istituzione
delle città metropolitane devono corrispondere la soppressione delle
province nel medesimo territorio su cui insistono e il trasferimento
delle rispettive funzioni e del personale, per evitare sprechi,
sovrapposizioni e inefficienze. È questa la chiave di volta del sistema: razionalizzare ed evitare sprechi di denaro pubblico piuttosto che effettuare tagli indiscriminati che potrebbero comportare anche maggiori inefficienze.
Il medesimo articolo prevede, quindi, un intervento sostitutivo dello
Stato, per evitare che l’inerzia regionale possa rendere impossibile il
riassetto necessario entro i tempi richiesti. Qualora, dunque, la
regione interessata non provveda in tempo, il Governo, dopo aver
concordato un eventuale ulteriore lasso di tempo per ottemperare,
provvede esso stesso con decreto-legge, da convertire in legge dalle
Camere entro novanta giorni.
L’articolo 3 stabilisce che con
legge dello Stato debbano essere determinate le funzioni fondamentali e
proprie delle province il cui territorio risulti compreso all’interno
delle regioni a statuto ordinario e speciale (come si fa nella
cosiddetta «Carta delle autonomie») e che entro i successivi dodici mesi
le regioni a statuto ordinario, con legge da adottare previa
consultazione degli enti locali interessati, verificata l’adeguatezza della dimensione territoriale delle province
in rapporto alla possibilità di gestione delle funzioni fondamentali di
area vasta, debbano provvedere alla revisione territoriale ovvero alla
soppressione delle province esistenti. Anche in questo caso, qualora le
regioni non intervengano in tempi utili, si attiva il potere sostitutivo
del Governo con le modalità di cui all’articolo 2. Il comma 3 del
medesimo articolo prevede, infine, che entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge costituzionale, con legge dello Stato,
siano rivisti gli ambiti territoriali degli uffici
decentrati dello Stato assicurando che nel complesso del territorio
regionale essi non superino il numero totale delle province ivi
istituite.
legge dello Stato debbano essere determinate le funzioni fondamentali e
proprie delle province il cui territorio risulti compreso all’interno
delle regioni a statuto ordinario e speciale (come si fa nella
cosiddetta «Carta delle autonomie») e che entro i successivi dodici mesi
le regioni a statuto ordinario, con legge da adottare previa
consultazione degli enti locali interessati, verificata l’adeguatezza della dimensione territoriale delle province
in rapporto alla possibilità di gestione delle funzioni fondamentali di
area vasta, debbano provvedere alla revisione territoriale ovvero alla
soppressione delle province esistenti. Anche in questo caso, qualora le
regioni non intervengano in tempi utili, si attiva il potere sostitutivo
del Governo con le modalità di cui all’articolo 2. Il comma 3 del
medesimo articolo prevede, infine, che entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge costituzionale, con legge dello Stato,
siano rivisti gli ambiti territoriali degli uffici
decentrati dello Stato assicurando che nel complesso del territorio
regionale essi non superino il numero totale delle province ivi
istituite.
Per quanto riguarda, infine, la
razionalizzazione delle province nelle regioni a statuto speciale, è
previsto, all’articolo 4, che anche esse debbano adeguarsi ai princìpi
contenuti nelle leggi dello Stato di cui agli articoli 2 e 3.
razionalizzazione delle province nelle regioni a statuto speciale, è
previsto, all’articolo 4, che anche esse debbano adeguarsi ai princìpi
contenuti nelle leggi dello Stato di cui agli articoli 2 e 3.
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Modifica all’articolo 133 della Costituzione, in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali e di soppressione delle province, nonché norme per la costituzione delle città metropolitane e il riassetto delle province.
Art. 1.
(Modifica all’articolo 133 della Costituzione).
(Modifica all’articolo 133 della Costituzione).
1. Il primo comma dell’articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:«Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali o la soppressione delle
Province sono stabiliti con legge regionale, sentiti i Comuni
interessati».
mutamento delle circoscrizioni provinciali o la soppressione delle
Province sono stabiliti con legge regionale, sentiti i Comuni
interessati».
Art. 2.
(Costituzione delle città metropolitane).
(Costituzione delle città metropolitane).
1.
La costituzione delle città metropolitane, individuate con legge dello
Stato, è disposta con legge regionale, sentiti i comuni interessati,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, e comporta la soppressione delle province nel medesimo
territorio su cui insistono le nuove città metropolitane e il
trasferimento a queste ultime delle rispettive funzioni e del personale.
La costituzione delle città metropolitane, individuate con legge dello
Stato, è disposta con legge regionale, sentiti i comuni interessati,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, e comporta la soppressione delle province nel medesimo
territorio su cui insistono le nuove città metropolitane e il
trasferimento a queste ultime delle rispettive funzioni e del personale.
2.
Qualora la regione interessata non provveda ai sensi del comma 1 nel
termine ivi indicato, il Governo le assegna un ulteriore termine per
adempiere. In caso di mancato adempimento, provvede il Governo con
decreto adottato ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, da convertire in legge entro novanta giorni dalla sua
pubblicazione.
Qualora la regione interessata non provveda ai sensi del comma 1 nel
termine ivi indicato, il Governo le assegna un ulteriore termine per
adempiere. In caso di mancato adempimento, provvede il Governo con
decreto adottato ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, da convertire in legge entro novanta giorni dalla sua
pubblicazione.
Art. 3.
(Riassetto delle province nelle regioni a statuto ordinario).
(Riassetto delle province nelle regioni a statuto ordinario).
1.
Con legge dello Stato sono determinate le funzioni fondamentali e
proprie delle province il cui territorio risulta compreso all’interno
delle regioni a statuto ordinario.
Con legge dello Stato sono determinate le funzioni fondamentali e
proprie delle province il cui territorio risulta compreso all’interno
delle regioni a statuto ordinario.
2. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, le
regioni a statuto ordinario, con legge da adottare previa consultazione
degli enti locali interessati, verificata l’adeguatezza della dimensione
territoriale delle province in rapporto alla possibilità di gestione
delle funzioni fondamentali di area vasta, provvedono alla revisione
della circoscrizione territoriale ovvero alla soppressione delle
province esistenti. Decorso il termine stabilito dal primo periodo del
presente comma, il Governo provvede con le modalità di cui al comma 2
dell’articolo 2.
dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, le
regioni a statuto ordinario, con legge da adottare previa consultazione
degli enti locali interessati, verificata l’adeguatezza della dimensione
territoriale delle province in rapporto alla possibilità di gestione
delle funzioni fondamentali di area vasta, provvedono alla revisione
della circoscrizione territoriale ovvero alla soppressione delle
province esistenti. Decorso il termine stabilito dal primo periodo del
presente comma, il Governo provvede con le modalità di cui al comma 2
dell’articolo 2.
3. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge dello
Stato sono rivisti gli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello
Stato assicurando che nel complesso del territorio regionale essi non
superino il numero totale delle province ivi istituite.
entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge dello
Stato sono rivisti gli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello
Stato assicurando che nel complesso del territorio regionale essi non
superino il numero totale delle province ivi istituite.
Art. 4.
(Riassetto delle province nelle regioni a statuto speciale).
(Riassetto delle province nelle regioni a statuto speciale).
1.
Le regioni a statuto speciale, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore delle leggi dello Stato di cui agli articoli 2 e 3, provvedono
ad adeguare i propri ordinamenti ai princìpi in esse contenuti.
Le regioni a statuto speciale, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore delle leggi dello Stato di cui agli articoli 2 e 3, provvedono
ad adeguare i propri ordinamenti ai princìpi in esse contenuti.